
STATUTO
Articolo 1
E’ costituita una nuova associazione sportiva denominata L.A.A.C. (libera associazione alpinisti chiodatori). L’associazione non ha fini di lucro né di carattere politico.
Articolo 2
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla LAAC, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa ed obbliga alla sua completa osservanza gli associati e i singoli volontari. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La deliberazione è presa a maggioranza dei presenti. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.
Articolo 3
L’associazione si propone di tutelare e sviluppare l’arrampicata e l’alpinismo nel territorio del Monte Baldo, in stretta collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private che operano nel medesimo territorio.
L’ottenimento dello scopo sarà principalmente perseguito attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove aree di arrampicata denominati siti, la manutenzione di quelli già esistenti, la divulgazione attraverso i mezzi di informazione e stampa.
L’ambizione dell’associazione è di poter unire sotto questa sigla tutta una schiera di appassionati e volontari con lo scopo di valorizzare l’aspetto del nostro territorio a noi tanto caro attraverso la normale attività alpinistica da noi esercitata e la redazione di una guida di arrampicata che raggruppi tutta la zona compresa tra la Valle dell’Adige, il Monte Baldo e l’entroterra Gardesano.
Riatrezzatura dei siti di arrampicata esistenti sia di tipo sportivo che alpinistico.
Aggiornamento o creazione della sentieristica di accesso e discesa.
Apertura ai fruitori di settori inediti o non ancora relazionati.
Creazione e sviluppo di nuove aree di arrampicata o singole vie a scopo non divulgativo ma di ricerca quali segni di attività dell’associazione, quindi anche al di fuori dell’area Adige - Garda.
Sensibilizzazione attraverso serate culturali (filmati-diapositive-convegni) sul pianeta arrampicata-alpinismo e più in generale sulla montagna; divulgazione negli istituti scolastici con attività didattiche e ricreative.
Articolo 4
Possono aderire alla LAAC tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di iniziativa e collaborazione.
L’adesione alla LAAC è da intendersi annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno.
Particolari figure aderenti alla LAAC sono le seguenti:
SIMPATIZZANTI, coloro che favoriscono il diffondersi delle iniziative della LAAC.
SOSTENITORI, coloro che conferiscono contributi di particolare entità finanziaria e/o lavorativa per la realizzazione degli scopi della LAAC.
BENEMERITI, coloro che si sono particolarmente distinti in opere altamente meritorie a vantaggio della LAAC.
Articolo 5
Gli aderenti alla LAAC, sono soci a tutti gli effetti ed hanno i seguenti diritti:
-eleggere gli organi della Associazione
-decidere a maggioranza sulle attività del gruppo
-formulare proposte al Consiglio Direttivo
-partecipare alle convocazioni dell’assemblea
-tutti gli associati maggiorenni possono essere candidati ed eletti negli organi direttivi della LAAC
-usufruire dei materiali, attrezzature e documentazione bibliografica di proprietà della LAAC, salvo che siano previste specifiche competenze
-entrare liberamente presso la sede dell’Associazione
-partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per conto della LAAC
Articolo 6
I doveri e i requisiti degli aderenti alla LAAC sono:
- svolgere la propria attività secondo i principi dello Statuto e della LAAC
- svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro
- essere in regola con la quota associativa
- impegnarsi a mantenere vivi e costruttivi i rapporti interpersonali dentro e fuori l’Associazione
- partecipare assiduamente alle riunioni
- facilitare le decisioni che li coinvolgono
Articolo 7
Gli organi e le strutture organizzative della LAAC sono:
-L’ Assemblea dei soci
-Il Consiglio Direttivo
-Il Presidente.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Esse vengono rinnovate ogni tre anni.
In caso di dimissioni o esclusione la carica, verrà ripristinata dal Consiglio direttivo.
Articolo 8
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a)discutere e votare in merito a modifiche dello statuto
b)discutere e votare proposte di impegno Associativo
c)valutare e approvare le attività, progetti, relazioni sociali e finanziarie del Presidente
d)eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo
e)modificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo.
Le candidature all’elezione di cariche sociali saranno raccolte dal Presidente almeno dieci giorni prima dell’Assemblea e presentate prima del voto.
Le votazioni sono a scrutinio segreto.
Articolo 9
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Hanno diritto di voto solo i soci in regola con la quota associativa.
Ogni socio può rappresentare un altro aderente previa delega firmata.
Sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza relativa dei voti.
L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Articolo 10
Il consiglio Direttivo della LAAC, eletto dall’Assemblea, è composto da due membri (compreso il Presidente).
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente della LAAC e il Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere il vice Presidente
- assegnare incarichi
- approvare il regolamento organizzativo e operativo
- deliberare tutte le attività, atti e contratti della LAAC
- stabilire l’importo della quota associativa
- deliberare in materia di accettazione o esclusione di associati
Articolo 11
Il consiglio Direttivo è composto da Presidente e vice Presidente e può deliberare su questioni urgenti e/o di ordinaria amministrazione.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza dei voti e la sua durata è di tre anni quanto il Consiglio Direttivo (formato da un altro componente nella figura di vice Presidente).
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la LAAC nei confronti di terzi.
Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Ha la firma sociale e la gestione dell’ordinaria amministrazione.
Rientrano nei poteri del Presidente l’apertura di linee di credito
di banche e c/c postali a seguito di delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dovranno divulgare in modo semplice e chiaro, informazioni ed aggiornamenti a tutti gli associati al fine di poter fornire un valido ed efficace supporto.
Articolo 12
Le risorse economiche della LAAC sono costituite da beni venute in possesso in modo legale, quali ad esempio:
a)beni mobili e/o immobili
b)quote associative e contributi vari
c)donazioni e lasciti
d)rimborsi derivanti anche da convenzioni con istituzioni pubbliche e private
e)proventi da attività marginale di carattere commerciale e produttivo
f)ogni altro tipo di entrate
Articolo 13
I beni mobili e immobili, utili, avanzi di gestione, fondi di gestione, riserve o capitale di proprietà della LAAC non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto.
Articolo 14
In caso di suo scioglimento la LAAC ha l’obbligo di devolvere i suoi beni, ad altre associazioni,organizzazioni di volontariato o Enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.
Articolo 15
Possono aderire alle iniziative della LAAC anche dei “non associati”, purché riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
E’ in ogni caso consentito che i “non associati” possano diventare associati della LAAC, secondo le modalità fissate dal presente Statuto per l’ammissione dei soci.

Organizzazione non lucrativa
di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)
Libera Associazione Alpinisti Chiodatori